(A cura dell’Avv. Enrico Vella, Studio Trifirò & Partners Avvocati)
Il Tribunale di Trento, con l’ordinanza in commento del 21.1.2021, si è occupato di un caso che, in questa situazione di emergenza sanitaria, è stato attenzionato da molte aziende, adottando una pronuncia che apre ad un evidente dibattito.
Una lavoratrice, al rientro dal periodo di quarantena di 14 giorni, imposto per legge a coloro che rientrano da un Paese straniero, veniva licenziata dal datore di lavoro per giusta causa in quanto, nel precedente periodo di ferie estive, nonostante i ben noti divieti, le restrizioni ed i rischi relativi agli spostamenti e nonostante, altresì, gli altrettanto ben noti obblighi di quarantena/isolamento fiduciario conseguenti, decideva comunque di recarsi in Albania per trascorrere le proprie ferie.
Il Tribunale di Trento, con la pronuncia in esame, rigettava l’impugnativa del licenziamento, ritenendolo legittimo, in quanto la condotta di cui lavoratrice si era resa responsabile aveva compromesso irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il proprio datore di lavoro.
La decisione si fonda essenzialmente sul fatto che, nel momento in cui la lavoratrice si è recata in Albania, “era o comunque doveva essere pienamente consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto ritornare al lavoro immediatamente al termine del periodo feriale, dovendo osservare un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario”.
L’assenza nel periodo di quarantena della lavoratrice, anche se di per sé giustificata in quanto collegata ad un obbligo pubblicistico di isolamento, diventava dunque ingiustificata, in quanto conseguenza di un comportamento consapevole e cosciente di un (quasi) certo obbligo di assoggettamento a tale limitazione.
La lavoratrice, potendosi dunque rappresentare in anticipo che il rientro in Italia le avrebbe imposto un lungo periodo di quarantena, avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere un simile viaggio.
Il Tribunale di Trento, tra l’altro, precisa che una simile soluzione non avrebbe comunque comportato una illegittima limitazione dell’esercizio del diritto di fruire delle ferie, in quanto “il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la perdurante situazione di pandemia, ha comportato per ampi strati della popolazione residente in Italia il sacrificio di numerosi diritti della personalità, in particolare di liberà civile, anche tutelati dalla costituzione”.
E così, il comportamento protratto nel tempo (14 giorni di assenza continuativa), le conseguenti disfunzioni derivante all’organizzazione produttiva e la scelta della lavoratrice di anteporre i propri interessi personali alle esigenze organizzate del datore di lavoro, legittimavano l’adozione del più severo provvedimento disciplinare.