(Trib. Busto Arsizio, 12 luglio 2017, n. 332)
Nell’ambito di una procedura concorsuale, gli Organi di gestione avevano stipulato un contratto d’affitto di un ramo di azienda con una (prima) società, con passaggio di tutti i dipendenti interessati. Successivamente, il contratto di affitto si era risolto ed i dipendenti del relativo ramo d’azienda erano conseguentemente “retrocessi” alla procedura concorsuale. A fronte di ciò una nuova Società aveva acquisito dalla procedura detto ramo, ma con passaggio solo parziale del personale alla cessionaria, anche a fronte di specifica intesa in deroga all’art. 2112 cod. civ..
Un lavoratore non trasferito, assumendo di esser stato assunto dalla prima società (l’affittuaria dalla procedura concorsuale), ha convenuto in giudizio l’Azienda che aveva poi acquistato il ramo, chiedendo nei confronti di questa la costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., ritendendo che, quale dipendente della prima società sarebbe “retrocesso” (all’atto della risoluzione del contratto d’affitto d’azienda) alla procedura concorsuale e, quindi, successivamente acquisito dalla cessionaria definitiva del ramo d’azienda.
Il Tribunale, esaminati gli atti e documenti, ha accolto le difese di quest’ultima acquirente, nostra assistita, ritenendo la legittimità dell'operazione di vendita del ramo dell'azienda in procedura concorsuale, con passaggio solo parziale dei dipendenti. Al riguardo si è fatta corretta applicazione dei principi e disciplina in materia di trasferimento di azienda di imprese in crisi, ove è ammessa la deroga al principio della continuità del rapporto di lavoro in ipotesi di raggiungimento, nell’ambito dell’obbligatoria procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/91, di un’intesa per il mantenimento solo parziale dell’occupazione nei casi di cessazione dell’attività di impresa del cedente (condizioni che risultavano essersi verificate nella fattispecie in esame).
In sentenza si è, inoltre, precisato che il dipendente, riconoscendo che il suo rapporto di lavoro era già in capo alla affittuaria, ha confermato il fatto che il medesimo non era uno dei lavoratori passati originariamente dalla procedura concorsuale alla predetta società a fronte del contratto d'affitto d'azienda poi risolto; altrimenti il rapporto di lavoro sarebbe stato trasferito automaticamente, ex art. 2112 c.c. Dunque, per il Tribunale, il dipendente non poteva neppure vantare alcun diritto di "retrocessione" alla procedura concorsuale, al momento della risoluzione del primo contratto di affitto (anteriore all’acquisizione definitiva del ramo ad opera della resistente), con conseguente impossibilità di esser trasferito a quest’ultima.
Causa curata da Vittorio Provera e Andrea Beretta