A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto intervenuto nelle sezioni semplici riguardo le conseguenze derivanti, in base alla vigente formulazione dell’art. 18 Stat. Lav., dalla tardività della contestazione disciplinare: secondo un primo orientamento, infatti, l’immediatezza della contestazione disciplinare costituirebbe un elemento costitutivo del licenziamento (la cui mancanza determinerebbe la reintegrazione nel posto di lavoro), mentre, secondo un diverso orientamento, la carenza di tale requisito comporterebbe solo conseguenze risarcitorie. La sentenza ha evidenziato che il vizio in esame non trova collocazione in alcuna delle ipotesi per le quali il primo comma dell’art. 18 Stat. Lav. prevede la reintegrazione nel posto di lavoro. Pertanto, laddove il giudice ritenga sussistente la tardività della contestazione disciplinare, si configura una violazione dei principi di correttezza e di buona fede, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 18, quinto comma, Stat. Lav. (ovvero, un’indennità risarcitoria stabilita tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto).