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Il Trust: uno strumento per agevolare il passaggio generazionale

Scritto da Vittorio Provera | 12 febbraio 2021

Questo è il testo dell’articolo, a firma dell’avv. Vittorio Provera, pubblicato su  Forbes Private di dicembre 2020.

      

Il tema del passaggio generazionale di imprese e patrimoni è rilevante in un contesto di economia avanzata come è quella italiana, con presenza anche di norme ben precise in materia successoria.

Diversi sono gli strumenti che possono essere adottati in relazione alle particolari esigenze personali, di composizione della famiglia (ad esempio in presenza di famiglie “allargate” ), nonché del patrimonio. In tale ottica il Trust può risultare utile per perseguire contestualmente più obbiettivi, idoneo a garantire il mantenimento di un’efficiente gestione del patrimonio e dell’Azienda.

Il Trust, in sintesi, è un istituto in forza del quale il proprietario di determinati beni (in inglese settlor), attribuisce ad un soggetto terzo (il cosiddetto amministratore del trust o “trustee”) tutte le prerogative ed obblighi spettanti al proprietario, con l’impegno dell’amministratore a gestire detti beni per una finalità già stabilita dal settlor, purchè lecita e non contraria all’ordine pubblico; il tutto nell’interesse di uno o più beneficiari.

Dunque abbiamo due sostanziali azioni (anche se tecnicamente raccolti in un unico atto): (i) l’attribuzione di beni ad un trustee o amministratore e (ii) l’individuazione delle regole da osservare in ambito di gestione di determinati beni. Negli ultimi anni diversi istituti di credito ed operatori nel settore private hanno creato servizi ad hoc, in grado di fornire consulenza sia ai professionisti che ai clienti per la definizione migliore della struttura dell’operazione e per la gestione del trust, in cui è fondamentale l’elemento fiduciario.

In ambito aziendale, il Trust si rivela utile per consentire agli imprenditori, soprattutto in aziende con forte connotazione famigliare, una successione con limitati impatti sulla prosecuzione dell’attività di gestione dell’impresa.         L’interessato, infatti, può conferire le azioni in suo possesso (che rappresentano la maggioranza di capitale sociale), unitamente ad altri beni, in Trust istituito appositamente. L’amministratore del Trust, quali gestore delle azioni) seguendo le indicazioni dell’imprenditore, dovrà designare un amministratore della società, indicando - ad esempio - uno dei figli del medesimo che abbia dimostrato maggior capacità manageriale e interesse imprenditoriale; così come potrebbe costituire un Consiglio di amministrazione in base sempre alle indicazioni dell’imprenditore. In caso di morte, tutti gli altri eredi non potranno opporsi a tale designazione, pur beneficiando degli utili derivanti dalla gestione dell’attività, oltre che di eventuali altri beni a disposizione lasciati dall’imprenditore.

In questo modo, peraltro, potranno essere meglio governate le situazioni di conflitto d’interesse; inoltre, i beni conferiti al trust restano tutelati da rischi di aggressione da parte di terzi, per rivendicazione nei confronti dell’originario conferente. Analoga finalità può essere perseguita nel caso di trasferimento di immobili o di quote di società immobiliari ad un Trust, consentendo di conservare la sua unità anche dopo la morte del soggetto che ha istituito il trust.

Senza dimenticare che il Trust consente, se localizzato nell’ambito di una giurisdizione che non preveda l’imposizione fiscale sulle plusvalenze di cessione di quote azionarie, di trattenere nel Trust il ricavato della cessione distribuendolo poi al beneficiario in Italia in esenzione di imposta, come reddito di Trust estero stante la presenza di convenzioni che vietano doppia imposizione.

Ovviamente questo strumento può essere utilizzato anche in situazioni meno complesse, allorchè, ad esempio, un libero professionista voglia destinare parte dei suoi beni per esigenze di vita futura della famiglia e di eventuali minori.         Anche in questo caso il conferimento del patrimonio immobiliare e/o finanziario nel Trust consente di proteggere il medesimo da rischi derivanti dall’attività professionale, di garantire la continuità del tempo e di prevedere che i redditi e/o anche taluni beni possono essere impiegati per le necessità della famiglia. Già da questi esempi si può avere una prima idea del possibile utilizzo dell’istituto nel quale, tuttavia, risulta fondamentale che nella fase di costituzione e di gestione intervengano strutture specializzate e competenti.