di Anna Minutolo
Lo smart working (o lavoro agile) è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Detta modalità di lavoro è attualmente regolata dalla L. n. 81 del 22 maggio 2017 (art. 18 -24) la quale prevede, in sintesi, che:
- la prestazione lavorativa sia eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale (art. 18, co. 1);
- il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici che fornisce al lavoratore (art. 18, co. 2);
- l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore sia redatto per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (art. 19).
Con l’emergenza sanitaria da Covid -19, l’utilizzo dello smart working è stato massivo ed è stato necessario introdurre la regola provvisoria in forza della quale, fino al 31 agosto 2022 (art. 10, co. 2 bis, DL n. 24/2022, conv. in L n. 52/2022), si può far ricorso al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali (art. 90, co. 4 DL n. 34/2020, conv. in L n. 77/2020).
Il 7 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e le Parti Sociali hanno sottoscritto il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, ossia un accordo che definisce il quadro di riferimento per lo smart working nel settore privato e detta le linee guida per la contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale nel rispetto della normativa (L. n. 81/2017) e dei contratti collettivi vigenti, il quale prevede:
- la scelta volontaria dello smart working;
- fasce di impegno e non orari di lavoro;
- la garanzia di periodi di disconnessione;
- la libera scelta del dipendente sul luogo ove svolgere la prestazione a condizione che siano rispettate la sicurezza e la riservatezza;
- la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici di proprietà del lavoratore.
Attualmente la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sta lavorando ad un Testo Unico recante le modifiche alla L. n. 81/2017 che comporterebbe, se approvato senza modifiche, le seguenti novità:
- riscrittura dell’art. 18 della L. n. 81/2017 che demanderà ai Contratti Collettivi la disciplina degli aspetti più importanti della prestazione lavorativa, ossia: la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici; il diritto alla priorità delle richieste di smart working presentate da soggetti specificamente individuati (genitori, caregiver); l’equiparazione del “lavoratore agile” con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze; il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi; il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento e/o applicativo di comunicazione;
- maggiore specificità dell’accordo individuale che dovrà regolamentare: la durata dell’accordo; l’alternanza tra i periodi di lavoro agile all’interno e all’esterno dei locali aziendali; il monte ore di almeno il 30 % da dedicare a ciascuna attività in modalità agile; le fasce orarie di reperibilità; l’informativa in tema di sicurezza sul lavoro; le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro onde garantire al lavoratore il rispetto effettivo dei tempi di riposo giornaliero e settimanale nonché i riposi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riguardo ai lavoratori che utilizzano in modo continuativo monitor e terminali; l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- espressa previsione del diritto alla disconnessione che viene definito come il “diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive ” e viene garantito: dalla previsione per cui gli orari di disconnessione devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva, ove esistente; dal fatto che il diritto alla disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo; dalla previsione secondo cui la violazione del diritto alla disconnessione è penalmente rilevante e come tale punito;
- deroga alla disciplina di riposo, pause, lavoro notturno e durata massima giornaliera;
- necessità di valutare i rischi connessi e/o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete;
- formazione continua e permanente;
- abrogazione della disciplina inerente al potere di controllo e disciplinare sullo smart worker (art. 21 L. n. 81/2017);
- credito di imposta per le somme spese dalle aziende per acquistare strumenti informatici destinati ad agevolare le attività in modalità agile (art. 8);
- incentivo – consistente nella riduzione pari all’1% sui premi assicurativi a carico del datore dovuti all’INAIL – per le aziende che attivano il lavoro in modalità agile (art. 9);
- istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui, per la promozione del lavoro agile (art.10);
- creazione di una raccolta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di buone prassi realizzate nell’attivazione dello smart – working (art. 11).
Negli ultimi giorni si è insediato l’Osservatorio nazionale bilaterale sul lavoro agile composto da rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori e presieduto dal Ministero del Lavoro che ha il compito di monitorare a livello nazionale: l’evoluzione del lavoro agile con riferimento ai risultati; lo sviluppo della contrattazione collettiva sul tema e l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo del 7 dicembre 2021 e i possibili sviluppi con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.