(Tribunale di Cassino, ordinanza 26 ottobre 2017)
Causa seguita da Tommaso Targa
L’ordinanza in commento ha rigettato per incompetenza territoriale il ricorso di un lavoratore che aveva impugnato il proprio trasferimento, rivolgendosi al tribunale del luogo ove è ubicata la vecchia sede di lavoro.
Il rigetto è stato motivato richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2099; Cass. civ. sez. VI, 19 ottobre 2011, n. 21690; Cass. civ. sez. lav., 25 ottobre 1993 n. 10588; Cass. civ. sez. lav., 07 giugno 1991, n. 6490) secondo cui: a) è competente a conoscere la causa concernente la legittimità di un trasferimento del dipendente - ove tale trasferimento abbia già avuto concreta esecuzione - il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, e non quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza; b) è, invece, competente il giudice del luogo ove si trova la vecchia sede solamente quando il trasferimento viene impugnato prima di avere avuto concreta esecuzione (ossia quando è già stato comunicato al lavoratore, ma quest’ultimo non ha ancora preso servizio presso la nuova sede).
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dal lavoratore innanzi al giudice della sede a quo, dopo il decorso di molti mesi dal momento in cui il medesimo aveva preso servizio presso la sede ad quem.