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Il concorso colposo del danneggiato, ex fumatore, nella causazione della patologia tumorale determina una riduzione della responsabilità del danneggiante

Scritto da Marta Filadoro | 7 luglio 2022

(Tribunale di Venezia, 15 aprile 2022, n. 736/2022)

Causa seguita da Marta Filadoro

 

Con una recente sentenza pronunciata in una causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti iure proprio dai familiari di un ex dipendente delle società convenute per il decesso del medesimo dovuto a pretesa esposizione lavorativa ad amianto, il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistente il concorso colposo del danneggiato, in quanto fumatore, nella causazione del tumore polmonare che lo ha condotto alla morte.

Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “l’esposizione volontaria ad un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (Cass. n. 11698/2011), rilevando che “nel caso di specie, l’esposizione a rischio dell’attore appare astrattamente idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante del danneggiato nella causazione del danno” e che “in assenza di un esatto accertamento medico-legale, si ritiene che l’incidenza causale di tale condotta abbia avuto efficacia eziologica equivalente all’esposizione all’amianto, con conseguente quantificazione dell’incidenza causale del comportamento del danneggiato nella produzione del danno nella misura del 50%, con correlativa diminuzione della responsabilità dei danneggianti”.

In conseguenza del sopra esposto ragionamento, il Tribunale veneziano ha ritenuto che detta percentuale dovesse essere portata a decremento dei danni, patrimoniali e non, riconosciuti iure proprio ai prossimi congiunti del lavoratore, trovando applicazione “il principio di causalità, di cui l’articolo 1227 c.c. rappresenta il corollario, in base al quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa (da ultimo, Cass. n. 4208/2017)”.

La sentenza ha dunque accertato la concorrente responsabilità dell’azienda e del de cuius in relazione alla morte di quest’ultimo nella misura del 50% ciascuno, con conseguente condanna delle società al risarcimento del danno in tale misura in favore della moglie e del figlio (nei confronti di quest’ultimo il danno è stato dapprima ridotto di un terzo – e poi dimezzato in forza di quanto sopra esposto – stante la mancata prova della componente dinamico–relazionale del danno da perdita del rapporto parentale).

La pronuncia è di interesse in quanto attribuisce rilevanza alla condotta colposa del danneggiato nella causazione della patologia, laddove il medesimo Tribunale aveva diversamente affermato - nella sentenza emessa in sede lavoro nel giudizio svoltosi tra le medesime parti in relazione ai danni iure hereditatis - che in base al principio penalistico di equivalenza delle cause fosse necessario attribuire a tutte le concause il medesimo peso nella valutazione del nesso causale, con condanna delle società al risarcimento dell’intero danno (a fronte della accertata esposizione lavorativa ad amianto).