(Tribunale di Macerata – sentenza 17 ottobre 2017)
Causa seguita da Luca Peron
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, il rapporto di agenzia si interrompeva a seguito della ricezione, da parte dell’agente, della missiva con cui la preponente comunicava il recesso per giusta causa. A fondamento del recesso, la preponente contestava all’agente di aver tenuto comportamenti ostruzionistici, consistiti nella mancanza di collaborazione, irreperibilità e reiterato rifiuto di incontrare i referenti aziendali, i quali venivano invitati ad indirizzare ogni richiesta attraverso il legale di fiducia dell’agente.
Il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, ha giudicato fondato e legittimo il recesso in tronco della preponente, affermando che il comportamento ostruzionistico e non collaborativo dell’agente lede il rapporto fiduciario tra le parti ed integra una giusta causa di recesso, con conseguente perdita dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di cessazione del rapporto.