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I tratti geometrici e formali sono distintivi e tutelabili dagli atti di imitazione servile

Scritto da Stefano Trifirò | 30 marzo 2021

Causa seguita da Stefano Trifirò, Mariapaola Rovetta e Federico Manfredi.

 

La fattispecie della c.d. imitazione servile dei prodotti del concorrente, contemplata dall’art. 2598, n. 1, cod. civ., rappresenta un’ipotesi di protezione dagli atti di concorrenza sleale oramai ampiamente accolta dall’Ordinamento nazionale, non destando nemmeno particolari dibattiti interpretativi. Infatti, come noto, è pacifico che - perché il prodotto industriale possa dirsi proteggibile dagli atti di imitazione altrui - è necessario che ricorrano i requisiti della notorietà qualificata, accompagnata dalla novità e distintività delle forme.

Ciononostante, presso le aule delle Corti Territoriali i confini della fattispecie di cui sopra vengono quotidianamente dibattuti in via di merito dai procuratori delle imprese coinvolte nelle numerose liti in materia di diritto industriale.

Invero, le difficoltà con cui si misurano le parti sono legate all’esigenza esprimere un limite preciso di ciò che può e ciò che non può essere considerato disegno connotato dal requisito della distintività. Concetto, questo che è in continua evoluzione, trovando influenza nel gusto e nella sensibilità dell’occhio del consumatore medio che è sempre più volubile ed assetato di novità.

Pertanto ciò che anni addietro poteva risultare individualizzante per l’imprenditore, al giorno d’oggi, potrebbe non esserlo più, cadendo nel noto fenomeno della volgarizzazione. Parimenti, però, anche alcune linee che nel passato sarebbero state d’uso comune, possono risultare oggigiorno proteggibili per una riconquistata distintività sul mercato.

È questa una delle tendenze del design di alto livello che si è recentemente concentrato nella ricerca di linee sempre più pulite, geometriche e formali sul solco del motto “less is more”. Tale tendenza, tuttavia, pone non pochi problemi in materia di concorrenza sleale d’imitazione servile, in quanto diviene sempre più complessa l’attività di descrizione ed allegazione degli elementi caratterizzanti il prodotto di design che spesso è particolarmente apprezzato dal consumatore proprio perché privo di vezzi grafici.

Su tali basi altamente innovative lo Studio Trifirò & Partners Avvocati ha ottenuto presso il Tribunale delle Imprese di Milano, Sez. xiv, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., un’importante pronuncia di inibitoria dagli atti di imitazione servile riguardanti proprio prodotti connotati da un disegno molto lineare, ma per questo individualizzante per il produttore.

Nella specie trattavasi di alcuni prodotti decorati da un disegno orizzontale zigzagante, accostato ad ampi spazi di monocolore. L’impresa reclamante ha dedotto che proprio il disegno lineare e la pulizia formale dei prodotti rappresentavano un unicum nel mercato di riferimento che, tipicamente risultava concentrato nella riproduzione di forme assai più complesse ed elaborate.

Il Tribunale, sposando tali tesi, ha riconosciuto che la ripresa del motivo a zigzag risultava connotata da originalità motivando che La valutazione, come è ovvio, non va riferita al motivo in sé, che afferisce al patrimonio dei segni decorativi comuni, bensì è da compiersi con riguardo all’applicazione ornamentale come realizzata sullo specifico oggetto. Il tutto con la conseguenza che, accertata la sussistenza del carattere di distintività che presso il pubblico consente l’associazione dei prodotti all’Impresa, l’imitazione pedissequa degli stessi risultava tanto intensa da ingenerare certamente confusione presso il pubblico dei consumatori.