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I fatti commessi prima dell’assunzione possono giustificare il licenziamento

Scritto da Enrico Vella | 1 febbraio 2021

A cura dell’Avv. Enrico Vella, Trifirò & Partners Avvocati

Il Tribunale di Pistoia, in una recente sentenza del 11.1.2021, si è pronunciato in tema di rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dal lavoratore, prima dell’assunzione, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, operante nel settore del credito, era venuto a conoscenza che il lavoratore, nel corso di un precedente rapporto di lavoro con altra azienda operante nello stesso settore, aveva commesso gravi irregolarità, da cui era anche scaturito un procedimento penale. Decideva, quindi, di irrogare il licenziamento per giusta causa, ritenendo che fosse venuto meno irrimediabilmente il vincolo di fiducia nei propri confronti, seppure i fatti fossero stati commessi prima dell’assunzione.

La ricostruzione dei fatti avveniva tramite l’acquisizione delle dichiarazioni rese nel suddetto procedimento penale.

Il Tribunale di Pistoia, accertata la sussistenza dei fatti, dichiarava legittimo il licenziamento in quanto i comportamenti commessi, a prescindere dalla mancata contestazione disciplinare da parte del precedente datore di lavoro, costituivano una gravissima violazione dei più elementari doveri di diligenza bancaria, in particolare nella materia della concessione del credito, per gli elevati rischi patrimoniali che avrebbe comportato.

Respinta l’eccezione del lavoratore che i fatti si erano verificati nell’ambito di un pregresso rapporto di lavoro e che nessuna contestazione disciplinare era stata mossa dall’allora datore di lavoro, il Tribunale di Pistoia ha richiamato e ribadito il principio giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento” (Cass. Civ. 20319 del 9.10.2015, ivi citata).

Sia pure nella linearità della decisione adottata dal Tribunale di Pistoia, rimane comunque sottesa la condizione fondamentale di una simile decisione, ossia che la valutazione della legittimità del licenziamento non può comunque prescindere dal verificare se i fatti sono previsti nel CCNL, ovvero nel regolamento disciplinare, applicato dal nuovo datore di lavoro, quale fattispecie legittimante il recesso o, in ogni caso, se si tratta di comportamenti talmente gravi da ledere l’aspettativa del nuovo datore di lavoro una puntuale esecuzione degli obblighi futuri.

Da ciò ne consegue, che la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto nel precedente rapporto di lavoro deve comunque essere verificata in concreto, alla luce del contratto collettivo e/o del regolamento disciplinare applicato dal nuovo datore di lavoro, e, in mancanza di specifica previsione contrattuale, degli ulteriori parametri di carattere generale.