Di Vittorio Provera e Francesco Torniamenti
La Cassazione statuisce che, di regola, l’azione di responsabilità ex art. 2396 cod. civ. ha come destinatari unicamente i soggetti che ricoprono figure apicali all’interno della società per essere stati formalmente nominati dall’assemblea o dal consiglio di amministratore in base ad apposita previsione statutaria, salvo il caso degli amministratori di fatto ( 13 gennaio 2020, n. 345).
Secondo la Cassazione, nelle società di persone, in caso di estinzione del rapporto sociale, grava sugli amministratori della società l’onere di provare il valore di liquidazione della quota del socio cessato. In mancanza di tale prova, la quota del socio cessato può essere quantificata in via equitativa dal Giudice sulla base della situazione patrimoniale della società al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale ( 19 febbraio 2020, n. 4260).
La vendita sottocosto è contraria ai doveri di correttezza ex articolo 2598, comma 1, civ. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie; la vendita sottocosto è infatti, di regola, favorevole ai consumatori e al mercato almeno sino a quando non comporti la soppressione della concorrenza e si traduca quindi un danno per gli stessi consumatori e il mercato (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2980).
Se due parti, a risoluzione di una controversia, concludono un contratto transattivo ad esecuzione differita, tale contratto può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Sicché, se un socio si obbliga ad acquistare le quote di proprietà di un altro socio in un momento differito, tale accordo può essere risolto se il valore di mercato delle quote cedute crolla in modo imprevedibile ( 20 febbraio 2020, n. 4451).
Nella valutazione a fini risarcitori del danno alla persona, conseguente alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, occorre considerare in modo distinto, il danno morale che è una componente indefettibile del danno non patrimoniale ( 18 febbraio 2020, n. 4099).
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute ( 17 aprile 2020, n. 7895).
Nella fase del processo civile disciplinata dalle norme approvate nella fase dell’emergenza sanitari, il mancato deposito di note scritte sostitutive dell’udienza equivale alla diserzione dell’udienza stessa con la conseguenza dell’improcedibilità del procedimento (Corte d'appello di Napoli, 16 giugno 2020 n. 2151).
L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione ( Sez. Un., 5 agosto 2020, n. 16723).
La responsabilità personale dei liquidatori in ordine al mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche ha natura civilistica: ne consegue che l’amministrazione finanziaria, per poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti dei liquidatori, deve provare che il liquidatore abbia distratto i capitali della società per finalità diverse rispetto al pagamento delle imposte (Cass. 20 luglio 2020, n. 15377).