A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con sentenza n. 27208 del 16 novembre 2017 la Suprema Corte ha affermato che il divieto di frazionamento dei crediti scaturenti dal rapporto di lavoro (che determina l’inammissibilità di azioni giudiziarie separate), opera a due condizioni, ovvero, quando le pretese del dipendente siano fondate sullo stesso fatto costitutivo ed in mancanza, in capo al dipendente, di un interesse oggettivo a promuovere giudizi separati. Pertanto, applicando tali principi ad una fattispecie in cui un dipendente aveva promosso due separati giudizi per ottenere il pagamento di crediti di lavoro, la Suprema Corte ha rilevanto che si può chiedere, mediante decreto ingiuntivo, il pagamento di crediti risultanti dal CUD ed agire separatamente, con un giudizio ordinario, per ottenere il pagamento degli straordinari, in considerazione del fatto che l’accertamento di tale credito è più complesso e può determinare anche l’esigenza di svolgere una prova testimoniale.