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Esonero contributivo sulle nuove assunzioni: le istruzioni operative dell’INPS con la Circolare 2 marzo 2018, n. 40

Scritto da Admin | 3 aprile 2018

Esonero contributivo sulle nuove assunzioni: le istruzioni operative dell’INPS  con la Circolare 2 marzo 2018, n. 40

A cura di Francesco Torniamenti

L’INPS, con la circolare in epigrafe, ha fornito importanti indicazioni relativamente alla possibilità, per i datori di lavoro, di fruire dell’incentivo per le prime assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, di fruire di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi (per un massimo di euro 3.000 su base annua) in caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti di età inferiore ai 35 anni che non siano mai stati assunti, in precedenza, a tempo indeterminato; tale beneficio ha durata sino a 36 mesi.

L’INPS chiarisce che destinatari di tale incentivo sono i datori di lavoro sia imprenditori che non imprenditori (ad esempio gli enti pubblici economici, le aziende speciali o gli enti che sono stati trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico). Sono, invece, esclusi dall’applicazione del beneficio le amministrazioni dello stato, le università, le camere di commercio e gli enti pubblici non economici.

I rapporti di lavoro la cui istaurazione dà diritto dell’incentivo sono tutte le assunzioni a tempo indeterminato attivate a partire al 1 gennaio 2018, ciò anche nel caso in cui le parti abbiano deciso di applicare, al rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore - per il lavoratore - rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 23/2015 (c.d. “tutele crescenti”). L’esonero contributivo, tuttavia, non si applica in caso di assunzione di dirigenti o in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

L’INPS chiarisce che l’incentivo in oggetto non trova applicazione nel caso in cui: i) l’assunzione violi il diritto alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; ii) presso il datore di lavoro che assume, siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; iii) il datore abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

In generale, l’incentivo non troverà applicazione in tutti i casi in cui l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (salve alcune eccezioni quali l’assunzione di lavoratori disabili ovvero l’assunzione di personale in caso di subentro nell’appalto).

La fruizione dell’esonero contributivo è, comunque, subordinata al fatto che il datore di lavoro assolva regolarmente agli obblighi di contribuzione previdenziale, non violi le norme fondamentali a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro e rispetti gli accordi collettivi nazionali, regionali ed aziendali.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi del lavoratore assunto, è fondamentale che quest’ultimo: i) abbia, al momento dell’assunzione, un’età massima di 34  anni e 364 giorni; ii) non sia mai stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; al riguardo l’INPS precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione i periodi di apprendistato svolti in precedenza dal lavoratore presso il medesimo – o altro - datore di lavoro. Devono, invece, considerarsi ostative le precedenti assunzioni del lavoratore a tempo indeterminato presso un’agenzia di somministrazione.

Infine, l’INPS precisa che, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, è stata realizzata un’apposita “utility” ovvero una banca dati dalla quale i datori di lavoro possono acquisire – inserendo il codice fiscale del lavoratore – le necessarie informazioni relative allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato istaurati precedentemente al 1 gennaio 2018.