(Tribunale di Grosseto, Sentenza 12 settembre 2017)
Causa seguita da Damiana Lesce e Valeria De Lucia
Una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, contestando la legittimità di una riduzione del suo orario part time, non essendo frutto di accordo individuale. La Società si costituiva evidenziando che tale modifica dell’orario di lavoro costituiva il frutto di un accordo sindacale sottoscritto con le “associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”, rispettando un criterio maggioritario.
Inoltre, si evidenziava che - pur non avendo le parti richiamato espressamente l’art. 8 d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011 - l’accordo sindacale presentava tutti i requisiti richiesti dalla predetta normativa affinché lo stesso potesse qualificarsi quale contratto di prossimità e, pertanto, operare “anche in deroga alle disposizioni di legge” nelle materie di cui al comma 2 del citato art. 8.
Si evidenziava in particolare che, dalle premesse dell’accordo sindacale, era desumibile la riconducibilità dell’accordo ad una delle finalità tipiche dei contratti di prossimità, ovvero la “gestione di una crisi occupazionale”.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Grosseto rigettava il ricorso, evidenziando quanto segue: “In tema di orario di lavoro, parte ricorrente richiama la previsione di cui al D.l.vo 61/00, sostanzialmente trasfusa nel CCNL di riferimento, ricordando come la modifica dell'orario a tempo parziale sia rimessa alla concorde volontà delle parti. Purtuttavia il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con la L. 14 settembre 2011, n. 148, tra le misure a sostengo dell'occupazione ha ampliato le possibilità di intervento della contrattazione collettiva territoriale di prossimità prevedendo la possibilità che le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative possano stipulare specifiche intese volte a superare crisi aziendali e a sostengo, appunto, dell'occupazione (cfr. art. 8).Tali intese sono vincolanti a condizione che siano state sottoscritte in base a un criterio maggioritario di rappresentatività (sull'efficacia vincolante erga omnes di tali accordi collettivi decentrati cfr. ad es. Trib. Torino 23.1.2012). Nel caso di specie, la rappresentatività è certamente stata rispettata come emerge dal verbale di accordo depositato al doc. 4 di parte convenuta, trattandosi di accordo periferico, o di prossimità come prevede la legge, e ciò a prescindere da un espresso richiamo alla stessa”.
Pertanto, si riteneva che la deroga alla normativa in materia di orario di lavoro fosse pienamente legittima, oltre che opponibile anche nei confronti dei lavoratori non iscritti al Sindacato o espressamente dissenzienti (tra i quali, la ricorrente) e che quindi la riduzione di orario, 2 Newsletter 9 seppure non concordata individualmente con la lavoratrice (come prescrive generalmente il d.lgs. 61/2000), fosse valida ed efficace.