Di Damiana Lesce
Il comma 2 dell’art. 16 il disegno di legge di bilancio relativo al 2018 (A.S. n. 2960) prevede un significativo aumento del contributo di ingresso alla NASPI a carico delle aziende che porranno in essere procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223: l’aliquota percentuale, prevista dall’art. 2, comma 31, della Legge n. 92 del 2012, passerà dal 41% del massimale NASPI (nel 2017: 1195 euro) all’82%.
Stante il disegno di legge, dovrebbe rimanere invariata l’aliquota percentuale per i licenziamenti individuali.
Ad oggi la normativa prevede che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro debba pagare, per ciascun licenziamento, il contributo Naspi calcolato sulla base della anzianità aziendale del lavoratore con un tetto massimo di trentasei mesi. Per l’anno 2017, nel massimo il contributo è pari 1.469,95 euro [(1195 X 41%) x 3 anni].
Nel caso di licenziamento collettivo la cui procedura si chiuda senza accordo sindacale il contributo Naspi è moltiplicato per tre (4.409,85 euro)
Nel 2018, a seguito dell’aumento dell’aliquota percentuale (dal 41% all’82%), sostanzialmente il contributo raddoppierà: 2.939,90 euro (per ciascun lavoratore) in caso di procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sindacale; 8.819,70 euro in caso di licenziamento collettivo senza accordo sindacale.
La nuova aliquota percentuale non si applicherà ai datori di lavoro che abbiano già avviato la procedura di licenziamento collettivo alla data del 20 ottobre 2017 anche qualora la stessa dovesse concludersi nel 2018.
Tale contributo di ingresso interesserà le aziende che rientrano nel campo di applicazione della integrazione salariale straordinaria. La norma in corso di approvazione non menziona (per ora) le aziende che fanno ricorso al Fondo di integrazione salariale o ai Fondi alternativi bilaterali.