(ART. 17 bis D.lgs. n. 174/1997 come modificato dall’art. 4, D.L. n. 124/19)
L’art. 4, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”) ha introdotto l’art. 17 bis al D.lgs. n. 174/1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”). Tale norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti saranno obbligati a versare le ritenute fiscali d’acconto sulle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore (o del subappaltatore) impiegati nell’esecuzione dell’opera e/o del servizio appaltati/subappaltati.
In particolare, è previsto che il committente debba trasmettere all’appaltatore le proprie coordinate bancarie per ricevere, tramite bonifico, gli importi necessari per il versamento delle ritenute d’acconto. In caso di inadempienza a tale incombente, il committente sarà obbligato, in prima persona, al pagamento delle ritenute.
L’appaltatore, da parte sua, deve, entro cinque giorni lavorativi rispetto alla scadenza per il pagamento delle ritenute: i) trasmettere sul conto corrente del committente le somme necessarie per effettuare il versamento comunicando i dati indentificativi del bonifico; ii) comunicare al committente i dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente (nominativi, ore impiegate nell’appalto, retribuzione e determinazione della ritenuta); iii) trasmettere al committente i dati utili alla compilazione delle deleghe per il pagamento delle ritenute.
Il committente è obbligato a utilizzare gli importi ricevuti esclusivamente per il versamento delle ritenute, senza, invece, poterli trattenere in compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti dell’appaltatore.
Le imprese appaltatrici restano responsabili per il versamento della ritenuta nel caso omettano di trasmettere al committente i relativi importi. In tale ipotesi, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice (vincolando le somme dovute al versamento delle ritenute).
La suddetta procedura non si applica nei casi in cui l’appalto è affidato ad imprese appaltatrici di rilevanti dimensioni (ovvero che risultino in attività da almeno cinque anni o abbiano eseguito, nel corso dei due anni precedenti, versamenti di imposte per un importo superiore ai 2.000.000 di euro) e che non siano gravemente inadempienti nei confronti del fisco (ovvero che non risultino avere iscrizioni al ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro). In tali ipotesi, le imprese appaltatrici procederanno direttamente al versamento delle ritenute d’acconto.
La riforma in esame, al fine di combattere le assunzioni “in nero” da parte delle piccole imprese appaltatrici, aumenta ulteriormente i già numerosi incombenti a carico del committente. Sarà, quindi, opportuno che, a decorrere dall’anno prossimo, le imprese committenti rivedano i contratti di appalto in essere al fine di apportare modifiche volte a disciplinare contrattualmente l’adempimento dei suddetti obblighi di legge ed a minimizzare i rischi per il committente.