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Contumacia e onere della prova a carico del ricorrente

Scritto da Stefano Trifirò | 5 febbraio 2020

Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 febbraio 2020

di Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò

 

Nel rito del lavoro, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente, per cui si finge, appunto, che la parte che non si costituisce in giudizio e come se avesse contestato lo stesso i fatti dedotti dal ricorrente.

Dunque, a differenza dell’ipotesi in cui il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta i fatti posti alla base della domanda, con la conseguenza che detti fatti vengono considerati pacifici, la contumacia della parte non assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla parte costituita, ma, anzi, l’onere della prova a carico del ricorrente diventa ancora più rigoroso, in quanto incombe interamente sulla parte attorea l’onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda.

In ogni caso, il Giudice in presenza della contumacia, ha il potere-dovere  di accertare se l'attore abbia fornito la prova di quanto asserito nel ricorso introduttivo.

L’ assenza del convenuto nel processo assume ancora più rilevanza nel caso in cui vi sia una carenza di prova dell’ attore a monte, per non avere il ricorrente, con il ricorso in primo grado, allegato elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza della propria domanda, ragion per cui il giudicante potrebbe trovarsi nell’impossibilità di svolgere un’adeguata indagine istruttoria, con conseguente rigetto delle domande.

E’ quanto ha deciso la Corte d’Appello di Milano, in data 4 febbraio 2020, che ha riformato la sentenza del Giudice del Lavoro di Pavia che aveva accolto la domanda del lavoratore, in contumacia del Datore di Lavoro che non si ere costituito nel processo, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno del datore di lavoro ritenuto responsabile ex art. 2049 cod. civ.

Il Giudicante nella sentenza di primo grado, basandosi solo ed esclusivamente sulla descrizione della dinamica dell’infortunio, così come derivante dalla denuncia dell’infortunio all’Inail, senza svolgere alcuna attività istruttoria, aveva accolto la domanda del lavoratore, non considerando invece che il ricorrente non aveva formulato capitoli di prova idonei, né prodotto documentazione utile ai fini del decidere e che quindi la sua domanda era sfornita del benché minimo supporto probatorio.

La Corte d’ Appello di Milano, al contrario, ha ribadito i concetti di cui sopra relativi a questa situazione particolare della parte che rimane contumace nel processo del  lavoro.