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Compravendita: per le Sezioni Unite è lecito interrompere la prescrizione anche con atti stragiudiziali

Scritto da Vittorio Provera | 3 settembre 2019

Il tema degli atti interruttivi del decorso della prescrizione annuale dell’azione per vizi della cosa venduta (art. 1495 co 3 c.c.) è controverso ed è stato ora risolto dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18672 dell’11/7/19, secondo cui anche le manifestazioni extragiudiziali del compratore interrompono il decorso del predetto termine. La vicenda trae origine da un’azione promossa da un’azienda che aveva acquistato una partita di piante affette da virosi ed aveva inoltrato raccomandate di denuncia dei vizi, non riscontrate dalla venditrice che aveva proceduto per il recupero del credito. Il compratore, pertanto, aveva richiesto al Giudice la riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento dei danni, avendo provveduto alla restituzione di una parte delle piante. Il venditore eccepiva la tardività della denuncia, la decadenza della garanzia, nonché la prescrizione dell’azione.

In primo grado era stata accolta la riduzione del prezzo, sentenza poi confermata in secondo grado; cosicché il venditore ha proposto ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite per accertare se siano configurabili o meno atti stragiudiziali idonei ad interrompere il decorso della prescrizione annuale dell’azione di garanzia, stanti due contrastanti orientamenti delle sezioni semplici. In base al primo, per l’interruzione sarebbe sufficiente la manifestazione extragiudiziale della volontà di esercitare l’azione, anche se poi l’acquirente riserva ad un momento successivo la scelta dell’azione da intraprendere (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto). Diverso il tenore di altre pronunce, secondo cui la facoltà del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo costituirebbe un diritto potestativo, a fronte del quale il venditore si trova in una situazione di mera soggezione. In conclusione, il decorso della prescrizione sarebbe interrotto solo con la proposizione della domanda giudiziale.

Le SS.UU. – sul punto -   hanno tuttavia precisato che, qualora ci si avvalga della garanzia, il compratore fa valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore inerente i vizi, contemplata dall’art.1476 3 co. c.c, “ conseguentemente,  sul piano generale, deve ammettersi  che lo possa fare anche attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale”. Quindi, in presenza di atto stragiudiziale che renda evidente l’intenzione dell’acquirente, si verifica l’interruzione del termine prescrizionale, che fa perdere efficacia al tempo trascorso, senza condizionare o interferire con il modo di essere del diritto.

E’ stato così espresso il seguente principio: “nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 co. 4 c.c. – idonei atti interruttivi per la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 co. 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziarie della volontà del compratore compiuta nelle forme di cui all’art. 1219 co. 1 c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 co. 1 c.c.”.

Al riguardo, è stata data rilevanza anche a ragioni di ordine socio-economico poiché, in presenza di atto stragiudiziale di costituzione in mora, il venditore ben potrebbe intervenire per eliminare i vizi; con l’effetto che riconoscere efficacia interruttiva agli atti extraprocessuali può evitare il proliferare di contenziosi.