Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
(Corte appello Milano, sentenza del 18 luglio 2018)
La fattispecie degli interessi moratori prevista dal D. lgs. 231/2002 riguarda “Ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, specificando all’art. 2 che per transazione commerciale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazioni, che comportano, in via esclusiva e prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ai fini della applicazione della norma, occorre che l’attività faccia riferimento alla consegna di merci o alla prestazione di servizi.
L’attività negoziale dell’agente, anche se svolta in forma societaria, non può qualificarsi come prestazione di sevizi, considerato che quando la norma di cui al D.lgs. 231/2002 dice che per imprenditore si intende “ogni” soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, qualifica soltanto il soggetto che procede alla transazione commerciale che deve avere ad oggetto “la consegna di beni o prestazione di servizi, e che l’agente promuove contratti per conto e talvolta in nome della preponente ma non gestisce alcun servizio che possa integrare la nozione di transazione commerciale di cui alla norma in esame.
Ne consegue che non sono dovuti gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, ma i soli interessi legali, sulle somme dovute all’agente dalla preponente in relazione al cessato contratto di agenzia.