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Cancellare humanum est. Copiare autem diabolicum.

Scritto da Admin | 28 luglio 2017

Cancellare humanum est. Copiare autem diabolicum.

A cura di Federico Manfredi


Paiono proprio queste le conclusioni ridotte all’osso della storica ordinanza del 25 luglio della Sezione specializzata in materia d’impresa con cui il Tribunale di Milano (Giudice Silvia Giani) ha confermato il decreto inaudita altera parte che inibiva la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione del packaging del disco “Is this the life we really want?”, ed ha fissato una somma pari a 100 euro per ogni violazione, ordinando, inoltre, la pubblicazione dell’ordinanza, con vittoria di spese.

La vicenda, ben nota alla stampa di tutto il mondo, ha ad oggetto l’estrema somiglianza del nuovo album di Roger Waters con alcune opere del celebre artista Emilio Isgrò.

Il Mestro Isgrò, assistito dal nostro Studio, ha lamentato la violazione del proprio diritto d’autore rispetto ad alcune sue opere tra cui “Cancellature” del 1964, per mezzo dei progetti grafici contenuti nell’involucro del disco di Waters.

Sony Music Entertainment Italy, costituendosi, ha chiesto la revoca del decreto, sostenendo che Isgrò avrebbe lamentato il plagio della tecnica della cancellatura che non è tutelata dal diritto d’autore, in quanto idea e/o tecnica e non forma rappresentativa.

Il Giudice, aderendo alle argomentazioni degli avvocati Salvatore Trifirò e Francesco Autelitano, ha riconosciuto che, come affermato anche dalla resistente, non è l’idea della cancellatura ad essere oggetto di monopolio e di protezione, ma la forma espressiva rappresentata dall’autore Emilio Isgrò attraverso le sue opere artistiche.

Chiarito il thema decidendum, è stato agevole per il Giudice Silvia Giani raffrontare le opere con il disco del cantante britannico e concludere che il materiale, che è commercializzato unitamente ai supporti fonografici, riproduce, come emerge ictu oculi dal raffronto, le forme espressive dell’opera “Cancellature” 1964 di Isgrò: linee nere, tracciate in modo irregolare, che lasciano trasparire alcuni segni grafici sottostanti e mettono in evidenza le residue parole risparmiate dalle cancellature mediante linee nere.  Il raffronto dell’opera di Isgrò con il detto materiale raffigurativo che accompagna il supporto fonografico di Roger Waters palesa che la riproduzione ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell’artista Isgrò. 

È così che, nel caso in esame, gli estremi del plagio sono stati appunto riconosciuti nella forma espressiva dell’idea artistica e non nell’idea artistica in sé. Il confine del plagio individuato dall’ordinanza è dunque sottile, ma chiarissimo e netto. Invero, per quanto non possa essere negato a chiunque il diritto di cancellare, ciò non legittima il plagio delle opere del Maestro Isgrò per il solo fatto che vi siano contenute delle cancellature.

Sono state queste le cristalline argomentazioni che hanno portato il Tribunale di Milano a pronunciarsi con decisione e coraggio su una vicenda definita “un plagio palese” dallo stesso Isgrò sostenuto dall’intera comunità artistica italiana.

Una decisione dalla risonanza mondiale che costituisce una pietra miliare nella storia del diritto d’autore nazionale e non.