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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Scritto da Admin | 25 aprile 2018

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Qualora le infiltrazioni d’acqua, provenienti dal tetto di un edificio, cagionino un danno a un condomino, responsabile non è solamente il Condominio ma altresì, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario dell’appartamento sovrastante quello del danneggiato che non abbia provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio immobile.

(Corte di Cassazione, ordinanza 4 aprile 2018, n.8393)

 

Locazione – obbligazioni delle parti

In tema di locazione, la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Al di fuori di questa situazione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.

(Corte di Cassazione, sentenza 29 marzo 2018, n. 7766)

 

Locazione – responsabilità del locatore e del conduttore

Al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili, in via esclusiva, i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. Pertanto, data la specialità dell'art. 2053 rispetto al 2051, è escluso che rispetto allo stesso fatto possono concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore.

(Corte di Cassazione civile, sentenza 27 marzo 2018 n. 7526)

 

Danno non patrimoniale

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un’ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.

(Corte di Cassazione, sentenza 27 marzo 2018 n. 7537)

 

Sospensione della copertura assicurativa

La clausola contrattuale con cui viene stabilita la sospensione della copertura assicurativa, per un periodo di trenta giorni dopo il pagamento del premio, nella particolare ipotesi in cui la rata venga versata con un ritardo superiore al 90 giorni, non viola l'art. 1901, comma 2, c.c., giacché tale norma è finalizzata a disciplinare gli effetti dell'inadempimento, non assumendo alcun valore in merito all'alterazione del sinallagma contrattuale. Tanto in quanto nel nostro ordinamento giuridico non è possibile rinvenire un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d'interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica.

(Corte di Cassazione, sentenza 13 aprile 2018 n. 9182)

 

Tra le nostre sentenze:

Fallimento e procedure esecutive pendenti

In tema di espropriazione forzata di redditi presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo dalla l. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento e in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, l’art. 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, escludersi che l'improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell’art. 51 costituisca situazione di sopravvenuta carenza del requisito dell’interesse ad agire rispetto allo svolgimento del giudizio.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 9624/2018, causa seguita da Bonaventura Minutolo)