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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Scritto da Teresa Cofano | 7 ottobre 2020

A cura di Teresa Cofano

 

Mediazione e giudizio di opposizione

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del d. lgs. N. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e dopo la decisione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e attrice sostanziale; ne consegue che, ove essa non si attivi a tal fine, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020)

 

Forma scritta ad probationem - Esclusione della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale

L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725 c.c. co. 1, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, co. 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020)

 

Assegno munito di clausola di non trasferibilità – pagamento a soggetto non legittimato – concorso di responsabilità della banca traente

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020)