A cura di Teresa Cofano
Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.29983
L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e a tal fine occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.
Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186
In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti (ed a tal fine il giudice di rinvio dovrà operare le relative necessarie valutazioni) dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.
(Cassazione civile sez. lav., 15/11/2021, n.34212)
L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa.
Tribunale Reggio Emilia sez. II, 21/10/2021, n.1192
In tema di assicurazione contro i danni, la confessione giudiziale ex art. 2733 c.c. resa dal danneggiante in sede di interpello, pur non facendo piena prova nei confronti dell'assicurazione, può essere liberamente valutata dal giudice per la ricostruzione degli eventi oggetto di causa.