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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Scritto da Teresa Cofano | 8 marzo 2021

Contratti a prestazioni corrispettive – inadempienze reciproche


In caso di denuncia di inadempienze reciproche degli obblighi nascenti da contratti a prestazioni corrispettive occorre confrontare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti dando causa al comportamento della controparte e alla alterazione del sinallagma.

Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2021, n.3009


Polizza “mista”

Se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.

Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2021, n.3011


Concorso colposo del danneggiato

La condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicchè il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento

(Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2021, n.5457)


Caso fortuito

Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente come obiettiva inverosimiglianza dell'evento (il primo) e come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica (il secondo), atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

(Sezioni Unite, sentenza 26 febbraio 2021, n.5422)


TRA LE NOSTRE SENTENZE

Tizia conveniva in giudizio la Compagnia Alfa chiedendo: 1)di essere dichiarata beneficiaria designata dalla stipulante, in buste chiuse consegnate in presenza di un Notaio, di alcune polizze vita e 2) di accertare l’inadempienza contrattuale di Alfa, con condanna della stessa al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione.

La Compagnia si costituiva in giudizio deducendo di non aver potuto procedere al pagamento delle polizze essendo stata contestata da Caio la predetta designazione della beneficiaria, dichiarandosi pronta ad eseguire il pagamento delle prestazioni dovute in base alle polizze all’avente diritto, contestando però la debenza degli interessi. Chiamava, quindi, in causa Caio, chiedeva al Giudice di disporre il deposito delle somme offerte e di essere estromessa dal giudizio. Il Tribunale respingeva l’istanza di estromissione, e, dopo aver disposto il deposito delle somme presso un istituto bancario, all’esito del giudizio condannava Alfa al pagamento delle somme in favore di Tizia, maggiorate degli interessi moratori.

Alfa impugnava la sentenza ritenendola errata nella parte in cui non aveva accolto l’istanza di estromissione dal giudizio della Compagnia e aveva altresì riconosciuto gli interessi moratori sulla somma offerta da Alfa.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza, ha affermato:

  • che l’art. 109 c.p.c. presuppone  un processo litisconsortile in cui due o più persone pretendono il riconoscimento di un determinato diritto e sussista obiettiva incertezza sulla situazione soggettiva che deve considerarsi prevalente, così legittimandosi una riduzione soggettiva, tramite l’estromissione del soggetto passivo delle incompatibili pretese fatte valere, non appena questi si dichiari disposto (come nella fattispecie) ad adempiere e depositi a favore dell’avente diritto la cosa o la somma dovuta;
  • che l’art. 109 c.p.c. impedisce la decorrenza degli interessi: nella fattispecie, nel momento in cui la Compagnia aveva proposto l’istanza ex art. 109 c.p.c. chiedendo al Giudice di primo grado di ordinare il deposito della somma dovuta a fronte delle contestazioni di Caio, gli effetti della mora erano, pertanto, venuti meno e, quindi, gli interessi sulle somme dovute dovevano essere conteggiati sino alla data dell’istanza di estromissione del giudizio, dovendo, invece, risponderne, per il periodo successivo, Caio, e cioè il soggetto che aveva determinato, con le sue contestazioni, l’incertezza in ordine al beneficiario.

(Corte d’appello di Milano, sentenza del 5 marzo 2021, causa seguita da Bonaventura Minutolo)