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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Scritto da Admin | 28 maggio 2019

a cura di Teresa Cofano

 

Vizio di ultrapetizione

Il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto, perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, ve non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice di appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio.

(Cass. 7 maggio 2019, n. 12014)

 

Polizza assicurativa – Interpretazione delle clausole contrattuali

Nel caso in cui, in corso di vigenza della polizza, le parti concordino una modifica delle condizioni di assicurazione tramite sottoscrizione di una apposita appendice contenente la locuzione 'con effetto dalle ore 24,00 del …”, in applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. (che impongono di valutare prioritariamente il senso letterale delle parole usate nell'indagare la comune intenzione delle parti), deve ritenersi che la parti abbiano inteso e voluto modificare la disciplina del rapporto assicurativo con effetto da una certa data, sicché la nuova disciplina può trovare applicazione solamente dalla data della modifica senza possibilità di farla retroagire, in difetto di una espressa previsione in tal senso.

(Cass. 9 maggio 2019, n. 12251)

 

Condominio – ripartizione delle spese

Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti il risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare costituito da più fabbricati, necessari per sostenere la struttura di un singolo edificio sovrastante, nonché quella del camminamento su un porticato esterno condominiale, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell’edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito all’art. 1123 c.c., comma 1, secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l’intero complesso.

(Cass., 16 maggio 2019, n.13229)

 

Class Action

I consumatori e gli utenti possono aderire alle azioni di classe introdotte a norma dell'art. 140-bis del codice del consumo anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità e a cura dei soggetti di cui al d.p.r. n. 445/2000.

(Cass., 15 maggio 2019, n.12997)