A cura di Teresa Cofano
(Cassazione civile, 03/12/2021, n.38216)
Non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio
(Cassazione civile, 03/12/2021, n.38218)
La previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", costituisce quel patto espresso che, ai sensi dell'art. 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuta a suicidio.
(Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38317)
La violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal venditore, di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile venduto rientra nella disciplina dell'inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno, che può consistere, oltre che nella somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, dovendo l'attore fornire la relativa prova.
(Corte d’appello Napoli, sentenza del 13 dicembre 2021, causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)
La quietanza di pagamento sottoscritta dall’agente, quale scrittura proveniente dal terzo, non può esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non è convalidata attraverso la testimonianza ammessa e assunta nei modi di legge, ma può assumere unicamente valore indiziario.
Peraltro, se la dichiarazione di quietanza contiene la dicitura “salvo buon fine”, tale dizione indica una sorta di condizione apposta al pagamento, del quale si fornisce una quietanza solo in via provvisoria, per cui solo quando il titolo verrà portato all’incasso il pagamento si considererà perfezionato. E invero anche l’assegno circolare emesso all’ordine della Compagnia, pur costituendo un mezzo di pagamento, conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.