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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Scritto da Teresa Cofano | 17 febbraio 2021

A cura di Teresa Cofano

 

Rilevazione dei consumi mediante contatore – ripartizione dell’onere probatorio tra somministrante e fruitore

La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

(Cassazione civile sez. III, 19/01/2021, n.836)


Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in causa

In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, una volta rigettata la domanda principale, anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (fattispecie relativa ad un caso di risarcimento danni condominiali da infiltrazioni di acque reflue).

(Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511)


Riscossione dell’assegno da parte di soggetto non legittimato – spedizione per posta ordinaria – concorso di colpa del mittente

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.

(Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30063)