A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Qualora il soggetto assicurato, che in precedenza abbia notiziato la propria assicurazione per la responsabilità civile di un sinistro, comunichi all'assicuratore con una lettera la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari ed indichi nell'oggetto della comunicazione il danneggiato (nella specie gli eredi della persona deceduta nel sinistro) nonchè la propria responsabilità professionale, precisando, altresì, che la comunicazione è fatta per le competenze del caso, la lettera deve considerarsi idonea a comunicare l'esercizio dell'azione civile da parte del danneggiato nel processo penale mediante costituzione di parte civile ed il giudice di merito che non la considera idonea in tal senso commette falsa applicazione della norma dell'art. 2952 c.c., comma.
(Cassazione, 23/08/2018, sent. n. 20975)
Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cassazione, 3/9/2018, sent. n. 21559)
La cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo (cioè dal locatore ad un terzo) è fattispecie del tutto diversa dalla cessione del contratto di locazione dal c.d. lato passivo (cioè dal conduttore ad un terzo), per la quale è richiesto il consenso del locatore, quale contraente ceduto. Nel caso di cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo si realizza una semplice cessione del credito, costituito dal pagamento dei canoni di locazione (con conseguente applicazione in via analogica del disposto di cui all'art. 1260 c.c.): il conduttore, invero, conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale (rimanendo inalterati gli oneri e i doveri accessori nascenti dal contratto a carico del cessionario) e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione, per cui non è necessario il suo consenso.
(Cass. 13/7/2018, sent. n. 18536)