Causa seguita da Bonaventura Minutolo
La signora Alfa conveniva in giudizio nel 2014, la Compagnia di Assicuratrice Beta chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro stradale occorso nel 1999 nel quale aveva riportato gravissime lesioni.
La Compagnia si costituiva in giudizio rilevando che la pretesa di parte attorea doveva ritenersi prescritta atteso che la nuova richiesta di risarcimento dei danni riportava la data del mese di giugno 2013. Poiché tra l’incidente e la richiesta non erano stati notificati validi atti interruttivi, Beta eccepiva che era decorso il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2947 comma 2 c.c. nonché quello relativo al reato di lesioni colpose di cui all’art. 2947 comma 3 c.c., pari a cinque anni a decorrere dalla data del fatto.
Il Giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, evidenziando come dal 2001 al 2007, e successivamente nel 2012 e nel 2013, l’attrice si era sottoposta a numerosi interventi chirurgici, tutti in nesso causale con le lesioni subite nel sinistro occorso nel 1999. Il Tribunale ha, quindi, affermato che il termine di prescrizione non può che decorrere da quando l’evento lesivo si è verificato, ovvero da quando si sono verificate tutte le conseguenze lesive fino alla stabilizzazione dei postumi permanenti. Nel caso di specie, a giugno 2013 (data della richiesta risarcitoria) i postumi non potevano ancora ritenersi stabilizzati sicché non poteva decorrere il termine di prescrizione dell’attrice per fare valere i propri diritti nei confronti dell’assicurazione.
Tribunale di Milano, sentenza del 26 luglio 2018
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Il broker assicurativo non è solo un mediatore, cioè un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario, l'attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale.
Il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.
L'attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: "un'attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell'assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e l'assistenza all'assicurato per tutta la durata della polizza", sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto.
(Cass. 11 ottobre 2018, sent. n. 25167)
In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni. Difatti nel contratto di assicurazione gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce l'oggetto del contratto.
Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute.
(Cass. 5 ottobre 2018, sent. n. 24563)
In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
(Cass. 9 ottobre 2018, sent. n. 24867)