A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Le tabelle di Milano rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti. In ragione di ciò nel caso in cui il giudice scelga di preferire tabelle diverse per la quantificazione del danno deve fornire una congrua motivazione per giustificare la sua decisione.
(Cassazione, 28/06/2018, n. 17018)
La banca negoziatrice di un assegno - di traenza o circolare non trasferibile, ha l'obbligo di verificare l'esatta corrispondenza del nominativo dell'intestatario del titolo con quello del portatore all'incasso e, nel caso in cui dal titolo risulti che l'intestatario agisce in nome e per conto dell'effettivo beneficiario (come, ad esempio, quando l'assegno è intestato a Tizio, nella qualità di curatore del fallimento Alfa), deve sincerarsi che l'incasso avvenga mediante accreditamento delle somme su un conto intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, grava un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto) nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale obbligo di protezione, tuttavia, si limita a quanto risulta dal titolo e non implica la necessità di effettuare ulteriori verifiche su elementi extratestuali.
(Cassazione, 27/06/2018, n. 16891)