a cura di Teresa Cofano
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata
(Cass. sentenza n. 10100 del 10 aprile 2019)
La circostanza che nel trust sia di natura dispositiva l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust non comporta che la domanda revocatoria debba necessariamente essere indirizzata nei confronti di questo atto e non possa, per ciò solo, essere proposta anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust. In realtà, nel caso in cui all’istituzione del trust sia seguita l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee la domanda revocatoria diretta verso l’atto istitutivo appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo.
(Cass. sentenza n. 10498 del 15 aprile 2019)
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
(Cass. sentenza n. 9983 del 10 aprile 2019)