A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Premesso che il conferimento al perito dell'incarico di compiere accertamenti sul danno non comporta, da parte dell'assicuratore, il riconoscimento del diritto dell'assicurato, atteso che l'attività del tecnico è volta non soltanto a quantificare il danno, ma anche ad accertarne la riconducibilità nell'ambito della copertura assicurativa, deve escludersi che tale conferimento determini, di per sè, l'automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell'incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale
Tuttavia, la pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall'assicuratore, di cui l'assicurato sia informato, e il concomitante ripetuto interessamento dell'assicurato a conoscere gli esiti di tale accertamento, non possano risultare privi di significato, se si considera che il fatto stesso della pendenza dell'incarico determina - secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia - l'opportunità che le parti ne attendano l'esito prima di adottare ulteriori iniziative, risultando all'evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell'assicuratore fino all'esito degli accertamenti di natura tecnica che lo stesso assicuratore ha ritenuto necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell'assicurato.
Ciò comporta che l'assicurato non debba subire pregiudizio dall'attesa di tale esito, a condizione tuttavia che dimostri (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall'assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore sia dipeso proprio dall'esigenza di attendere l'esito degli accertamenti demandati al perito; ricorrendo tale condizione, sarebbe contrario ai più elementari criteri di ragionevolezza ritenere che la prescrizione continui a decorrere durante il tempo impiegato dall'assicuratore per determinarsi (anche tramite accertamenti di natura tecnica) in merito alla pretesa dell'assicurato che, per parte sua, sia rimasto in vigile attesa di tali determinazioni.
(Corte di Cassazione, sentenza 26 luglio 2017, n. 18376)