Di Vittorio Provera
L’appalto è legittimo anche qualora l’appaltatore utilizzi locali ed attrezzature dell’appaltante, purché resti in capo all’appaltatore il rischio di impresa, correlato alla necessità di garantire continuità ed efficienza del servizio, attraverso un’adeguata organizzazione di personale. Il principio è contenuto nella sentenza della Suprema Corte n. 31127/2021. La vicenda origina dall’azione di taluni dipendenti di una appaltatrice che aveva ricevuto una commessa per l’esecuzione di un servizio di help desk telefonico per la risoluzione di problemi relativi al software dell’appaltante. Secondo i ricorrenti l’attività era svolta con utilizzo del software service center della appaltante, la quale monitorava altresì le attività dei dipendenti dell’appaltatrice. Si lamentava quindi la violazione delle norme sul divieto di intermediazione di manodopera e sull’appalto, con richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’appaltante. Il Tribunale, accertata l’autonomia organizzativa e l’assunzione di rischi in capo all’appaltatrice, respingeva la domanda, sentenza confermata in sede di appello. Proposto il ricorso per Cassazione, la Corte ha rilevato che l’evolversi delle attività e dei modelli organizzativi consentono lo svolgimento di servizi in cui si prescinde dal possesso di beni materiali, essendo necessaria solo un’adeguata organizzazione di personale e di conoscenze. Nel caso in esame, la committente non si ingeriva nella linea gerarchico organizzativa dell’appaltatore, il quale si assumeva il rischio economico di impresa, consistente nel fatto che - per adempiere alle prestazioni richieste -. doveva garantire con adeguata organizzazione e relativi costi la copertura e, quindi, la continuità e l’efficienza del servizio negli orari previsti e per la durata del contratto. È quindi irrilevante l’utilizzo di beni della committente, mentre è necessario il requisito dell’autonomia dell’appaltatore sull’organizzazione, tipico degli appalti cosiddetti “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente nel lavoro. La decisione impatta su una tematica inerente i servizi labour intensive presente in molteplici settori, compreso quello agricolo in cui sono diffuse società consortili fra produttori, che mettono a disposizione personale formato per lo svolgimento di attività colturali, spesso concentrate in picchi stagionali e con impiego frazionato sul territorio, cosicchè solo l’appaltatore può fornire una idonea organizzazione atta a svolgere i servizi.