Tribunale di Isernia, sentenza 31 marzo 2017
Causa curata da Tommaso Targa
Nel caso di specie, l'azienda aveva avviato una procedura di Cigs per cessazione di attività comunicando alle organizzazioni sindacali l'intenzione di chiudere l'unità produttiva interessata. Per tale ragione, la comunicazione di avvio della procedura non aveva indicato i criteri di scelta del personale coinvolto, né quelli di rotazione, dal momento che la Cigs avrebbe dovuto interessare tutte le maestranze dello stabilimento.
Nell'ambito delle trattative con le organizzazioni sindacali, l'azienda aveva accettato di trasformare la procedura da Cigs per cessazione di attività in Cigs per crisi, con conseguente mantenimento dell'operatività dell'unità produttiva, seppur ranghi ridotti. In tale ottica, le parti collettive avevano previsto nel verbale di accordo "la rotazione del personale sospeso, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive e di massima sicurezza dello stabilimento, con cadenza normalmente bimensile, ferma restando la fungibilità professionale e le compatibilità".
La sentenza in commento ha anzitutto escluso la sussistenza dei pretesi vizi formali procedura, lamentati dal lavoratore, ritenendo possibile la specificazione dei criteri di scelta, nonché dei criteri di rotazione, solamente nel verbale di accordo, e non anche nella comunicazione di avvio, considerate le peculiarità del caso specifico (conversione della procedura da cessazione di attività a crisi aziendale, nell'interesse degli stessi lavoratori, al fine di evitare la chiusura dell'unità produttiva).
La sentenza ha, poi, rilevato che "le informazioni verbalizzate permettevano ai singoli lavoratori di conoscere sia la rispettiva inclusione nelle funzioni che venivano mantenute, sulla base delle mansioni fino a quel momento esercitate; sia la cadenza della rotazione; sia la possibilità di essere comunque posti in rotazione, ancorché non rientranti nelle specifiche mansioni conservate, in caso di fungibilità professionale e di compatibilità".
Quanto alla pretesa violazione del principio di rotazione, lamentata del lavoratore, la sentenza ha giudicato che, sotto questo profilo, incombe sull'azienda l'onere di dimostrare la soppressione delle mansioni assegnate, mentre il ricorrente deve dimostrare di disporre di una professionalità fungibile che gli avrebbe consentito di essere impiegato a rotazione su mansioni diverse da quelle (soppresse) di assegnazione.