Con sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017 la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro del disabile assunto obbligatoriamente, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10, comma terzo, della legge n. 68/1999, solo nel caso in cui la speciale commissione, di cui al predetto art. 10, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro; non è, quindi, sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che non assume alcun rilievo la circostanza che l’intervento del medico competente sia stato sollecitato dallo stesso lavoratore e che la diagnosi di inidoneità fosse stata auspicata da quest’ultimo, stante l’inderogabilità delle norme a tutela della disabilità.