A cura di Francesco Torniamenti
In data 24 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. "Manovrina Fiscale"), concernente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" che, tra l'altro, ha apportato alcune novità concernenti l'ambito lavoristico. In particolare, la riforma riguarda i seguenti aspetti.
- Definizione agevolata delle controversie tributarie. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto, tutte le controversie tributarie di cui è parte l'agenzia delle entrate – pendenti in ogni stato e grado del giudizio– possono essere definite, su domanda del ricorrente, tramite il pagamento di una somma che comprenda tutti gli importi che hanno formato oggetto di contestazione, compresi gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo (sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto introduttivo), con esclusione, invece, delle sanzioni collegate al tributo ed agli interessi di mora.
Qualora la controversia sia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la stessa potrà essere definita tramite il pagamento del 40% degli importi in contestazione. Il pagamento dei suddetti importi potrà avvenire anche ratealmente (massimo tre rate), sempre che l'importo sia superiore ai 2.000 euro.
Si segnala che la definizione della controversia non comporta la restituzione al contribuente delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Qualora il contribuente decida di definire la controversia ai sensi del Decreto, lo stesso dovrà fare apposita istanza al giudice; in tal caso, il giudizio sarà sospeso sino al 10 ottobre 2017, data entro la quale dovrà essere versata la prima rata del dovuto.
Nel caso in cui l'ufficio fiscale si rifiuti di definire la controversia nei termini di cui sopra, lo stesso dovrà notificare il diniego entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile dal contribuente innanzi al giudice ove pende la lite.
- Premio di produttività. L'art. 55 del Decreto prevede uno sgravio contributivo dei premi di produttività per le aziende che coinvolgono "pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, detta condizione si considera osservata ove il datore di lavoro abbia stipulato contratti collettivi di secondo livello che prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (ad esempio, attraverso "la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori" finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive").
In tali casi, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a carico del datore di lavoro, è ridotta del 20% nei limiti di un massimale imponibile di 800 euro. Per il lavoratore è, invece, previsto un sgravio contributivo totale. Tali premi, inoltre, saranno parzialmente detassabili sino al limite di euro 3.000 (si applicherà l'imposta sostitutiva del 10%).
- APE Sociale per lo svolgimento dei lavori usuranti. L'art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 ha previsto che i lavoratori che svolgono mestieri fisicamente usuranti (individuati nell'allegato C della legge di bilancio, ad es., operai dell'industria estrattiva o dell'edilizia. conduttori di mezzi pesanti, professioni sanitarie, facchini ecc.), qualora siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi (63 anni di età e 36 anni di contribuzione) possono accedere ad un anticipo pensionistico se l'attività usurante è svolta "in via continuativa da almeno sei anni".
L'art. 53 del Decreto precisa che, perché l'attività usurante sia considerata continuativa, è necessario che la stessa non abbia subito interruzioni superiori ai dodici mesi nei sei anni precedenti e sempre che la citata attività sia stata svolta nel settimo anno precedente per un periodo complessivo pari a quello dell'interruzione.
- DURC. L'art. 54 del Decreto stabilisce, infine, che il DURC venga rilasciato anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di volersi avvalere, nei confronti degli agenti della riscossione, della procedura di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 193/2016. In tal caso, la validità del DURC sarà subordinata al pagamento degli importi previsti nell'ambito della definizione agevolata, in quanto il mancato versamento, anche di una sola rata, comporterà l'annullamento di tutti DURC rilasciati dagli enti preposti.