A cura di Marina Olgiati e Francesco Torniamenti
Trib. Firenze, ord. 27 marzo 2017
Ove il lavoratore impugni - con ricorso ex art. 414 e ss. cod. proc. civ. – un contratto di apprendistato, deducendo di essere stato illegittimamente licenziato e chiedendo la tutela di cui all’art. 18, L. n. 300/1970, il Giudice è tenuto, d’ufficio, ad applicare il rito ex art. 1, co. 47 e ss. L. n. 92/2012.
Un apprendista, sul presupposto di non aver fruito della formazione prevista in contratto, ha impugnato, nelle forme ordinarie, il recesso del datore di lavoro, qualificando lo stesso come licenziamento illegittimo e invocando l’art. 18 Stat. Lav.
Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe, d’ufficio ha convertito il rito scelto dal ricorrente in quello ex art. 1, co. 47 e ss. L. n. 92/2012, richiamando un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 23073/2015 e Cass. n. 16662/2015), secondo cui, ogni qual volta il ricorrente deduca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed affermi di aver subito un licenziamento che comporti le tutele di cui all’art. 18, è obbligatoria l’applicazione del rito Fornero che, avendo finalità di carattere pubblicistico, è sottratto alla discrezionalità delle parti.
Sul punto, nessuna rilevanza ha avuto il fatto che il rapporto di lavoro dedotto in causa risultasse essersi concluso, formalmente, per recesso del datore di lavoro alla scadenza del periodo di formazione. Determinante, invece, è stata la “prospettazione” della domanda formulata dal ricorrente, ovvero l’ipotizzato licenziamento illegittimo, con richiesta di applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., secondo il Tribunale vincolante sia per le parti che per il Giudice circa la scelta del rito applicabile.
Con tale statuizione, il Tribunale di Firenze ha modificato le sue iniziali indicazioni interpretative della legge Fornero, con le quali aveva, invece, ritenuto che il rito Fornero fosse facoltativo e alternativo al procedimento ex art. 414 e ss. cod. proc. civ..