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CORRUZIONE TRA PRIVATI: riflessi delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 38/2017 sul rapporto dirigenziale

Scritto da Admin | 27 aprile 2017

CORRUZIONE TRA PRIVATI: riflessi delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 38/2017 sul rapporto dirigenziale

A cura di Antonio Cazzella

Il decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, in vigore dal 14 aprile 2017, ha modificato l'art. 2635 cod. civ., primo comma , prevedendo che, salva la configurabilità di un reato più grave, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Il decreto legislativo n. 38/2017 ha esteso la suddetta pena anche a colui che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati.

L'art. 2635 cod. civ., secondo comma, prevede la pena della reclusione, fino ad un anno e sei mesi, se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma: pertanto, per effetto delle modifiche apportate al primo comma dell'art. 2635 cod. civ., tale pena viene automaticamente estesa anche ai sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto che esercita funzioni direttive nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato.

Inoltre, il d.lgs. n. 38/2017 ha modificato il terzo comma dell'art. 2635 cod. civ., con la previsione di un reato nei confronti di "chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma", il quale viene punito con le pene ivi previste.

Il d.lgs. n. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635 bis , recante il titolo "istigazione alla corruzione tra privati", che si configura nel caso di offerta o promessa di denaro o di altra utilità non dovuti ai soggetti indicati dall'art. 2635 cod. civ., primo comma, affinchè essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con pena ridotta di un terzo rispetto alle previsioni dell'art. 2635 cod. civ., primo comma.

Inoltre, l'art. 2635 bis , secondo comma, ha previsto analoga pena qualora i suddetti soggetti sollecitino, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non venga accettata.

Con l'art. 2635 ter, cod. civ ., introdotto dal citato decreto legislativo, è stato stabilito che la condanna per il reato di cui all'art. 2635, primo comma, comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635 bis, secondo comma.

Il d.lgs. n. 38/2017 ha apportato modifiche anche all'art. 25 ter, comma 1, del d.lgs. 231/2001, aumentando le sanzioni pecuniarie già previste per il reato di corruzione tra privati e prevedendo specifiche sanzioni per il caso di istigazione alla corruzione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis, cod. civ. nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 .

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 38/2017 non producono effetti solo in ambito penalistico, ma assumono rilevanza anche in relazione al rapporto di lavoro e, segnatamente, alle condotte attuate dai dipendenti con funzioni dirigenziali e dai loro sottoposti, in quanto, ad esempio, comportamenti già riprovevoli - come il sollecitare la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di fedeltà – assumono ora indiscutibile rilevanza disciplinare stante la configurabilità di un reato.

Inoltre, sarà necessario integrare i modelli di organizzazione e di gestione adottati dalle società e dagli enti alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 34/2017, per evitare il configurarsi di una responsabilità amministrativa in base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 .