A cura di Tommaso Targa
Tribunale di Milano, sentenza 10 aprile 2017
Nel caso di specie, il ricorrente, assunto con qualifica di quadro, ha rivendicato l'inquadramento dirigenziale sul presupposto delle elevate mansioni dal medesimo svolte per tutto il corso del rapporto di lavoro. Ha chiesto, inoltre, il pagamento del compenso pretesamente dovuto per essere stato nominato consigliere di amministrazione senza deleghe della società di cui era dipendente.
La prima domanda è stata rigettata allo stato degli atti, senza esperimento di alcuna istruttoria, essendo pacifico che il lavoratore percepiva un superminimo individuale molto elevato per cui la sua retribuzione complessiva, tenuto conto di tale superminimo e degli altri benefit, era di gran lunga superiore ai minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. dirigenti industria (la cui applicazione è stata richiesta dal lavoratore ex art. 36 Cost.).
La sentenza ha ritenuto che, in base al principio generale della assorbibilità del superminimo, l'eventuale riconoscimento della qualifica superiore è irrilevante, non discendendo da esso alcuna pretesa differenza retributiva. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito per cui il superminimo non è assorbibile solamente laddove sia espressamente qualificato come tale dal contratto individuale di lavoro, ovvero dalla contrattazione collettiva che lo ha previsto.
La seconda domanda, relativa al compenso come consigliere di amministrazione, è stata rigettata poiché, in assenza di conferimento di deleghe gestionali, la mera partecipazione ai Cda comporta il diritto al compenso solo se ciò è stato previsto al momento della nomina. Allorché, invece, come nel caso di specie, la delibera di nomina nulla abbia previsto in merito ad un eventuale compenso, lo stesso deve ritenersi escluso e, comunque, rinunciato.