A cura di Tommaso Targa
Tribunale di Brindisi, decreto 3 aprile 2017
Nel caso affrontato dal decreto in commento, il lavoratore era stato licenziato poiché, attraverso articoli di stampa, il datore di lavoro aveva appreso un coinvolgimento del medesimo nella commissione di reati, in concorso con altri soggetti. Si trattava, in ogni caso, di comportamenti extra lavorativi.
Nell'ambito del procedimento di impugnazione del licenziamento, il lavoratore aveva eccepito l'insussistenza della prova dei fatti addebitati, non essendo essa rinvenibile dalle informazioni apprese sulla stampa. In effetti, al momento della contestazione disciplinare, non disponendo degli atti del fascicolo penale, l'azienda aveva contestato i fatti così come erano stati riferiti dai mass media. Il lavoratore, giustificandosi, non aveva negato i comportamenti contestati nella loro materialità, ma aveva dedotto – quale pretesa scriminante – il proprio stato d'animo di contingente debolezza e la buona fede.
Nel corso del procedimento di impugnazione del licenziamento, l'azienda, nel frattempo venutane in possesso, aveva prodotto la documentazione relativa alle indagini svolte in sede penale: in particolare l'ordinanza che aveva a suo tempo disposto gli arresti domiciliari e il verbale di interrogatorio del lavoratore. Da tale documentazione si evinceva che i comportamenti contestati erano stati confessati dal lavoratore, in sede di interrogatorio dinnanzi al GIP, pur risultando la responsabilità di quest'ultimo più circoscritta rispetto a quella delle altre persone coindagate.
Il decreto del Tribunale di Brindisi qui commentato ha anzitutto ritenuto che la documentazione relativa al procedimento penale, depositata in sede di udienza di discussione "è ammissibile ed utilizzabile, atteso che - ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare - non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio l'acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento penale, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo l'escussione dei testimoni di cui le dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso". Tale principio vale a fortiori nell'ambito della fase sommaria del procedimento di impugnazione del licenziamento secondo lo speciale "rito Fornero".
Ciò premesso, il decreto ha evidenziato che "in forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale (anche ove conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo".
D'altro canto, il decreto ha anche considerato che "ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto che integri gli estremi di un reato non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, trattandosi esclusivamente di effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di recesso".
Alla luce di questi principi di diritto, il decreto ha ritenuto che i comportamenti la cui prova risulta dagli atti del procedimento penale sono idonei a dimostrare il venir meno del vincolo fiduciario, e la conseguente giusta causa del licenziamento, anche laddove il procedimento penale non si sia ancora concluso e, comunque, il lavoratore non sia stato ancora condannato. Infatti se, da un lato, le prove acquisite nel processo penale sono utilizzabili anche in sede civile, dall'altro lato il giudice del lavoro è libero di valutare tali prove sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della sussistenza della giusta causa, a prescindere dalla qualificabilità del comportamento come reato e della sua punibilità.
Da ultimo, il decreto ha giudicato che costituisce un grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario un comportamento contrario all'etica comune, a prescindere dal fatto che tale comportamento abbia provocato un danno al datore di lavoro (fermo restando che, nel caso di specie, la rilevanza mediatica della vicenda aveva provocato un danno all'immagine).
Sotto quest'ultimo profilo, il decreto ha anche escluso che la pretesa illegittimità del licenziamento possa derivare dalla contestata omessa affissione del codice disciplinare. Infatti, tale preteso vizio formale è irrilevante laddove il comportamento contestato sia contrario all'etica o alla morale.