Cass. 21 febbraio 2017, ordinanza n. 4371
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione, nella comparsa di risposta, della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. – contestazione da compiersi adducendo l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica convenuta e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza della eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
A cura di Bonaventura Minutolo