Tribunale Ancona, sez. II, 19/01/2017, n. 95
In tema di contratti assicurativi poliennali non recedibili dal contraente prima del quinquennio, il principio di correttezza e trasparenza di cui all'art. 183 d.lg. n. 209/2005, da un lato, e l'obbligo di prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c. dall'altro, pongono a carico della compagnia assicuratrice l'onere di indicare nella polizza, in modo chiaro ed esplicito, la riduzione del premio applicata rispetto ad analoga polizza di durata annuale. In difetto, il contraente potrà recedere prima del quinquennio, nulla valendo l'apposizione in calce alla polizza di generiche dichiarazioni dell'assicurato in merito alla consapevolezza della poliennalità del contratto e dell'avvenuta applicazione di una riduzione del premio.
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano