Corte Appello di Milano 10 febbraio 2017
La prova testimoniale dei pagamenti, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all’accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento.
Così ha statuito la Corte d’Appello di Milano all’esito di un giudizio promosso da due assicurati che avevano convenuto in giudizio la propria compagnia di assicurazione lamentando l’illecita appropriazione, da parte dell’agente, dei premi versati – asseritamente pagati in contanti allo stesso- per la stipulazione di polizze che non risultavano ritualmente emesse; e chiedendo, ex art. 2049 c.c., la condanna dell’assicuratore al risarcimento dei danni commisurati ai premi versati per la stipulazione delle polizze.
Il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, respingeva le domande formulate dagli attori per carenza di prova del pagamento dei premi de quibus.
Gli assicurati impugnavano la sentenza innanzi la Corte d’Appello di Milano e, tra i diversi motivi d’appello, lamentavano anche la mancata ammissione delle prove testimoniali da parte del Tribunale.
La Corte d’Appello, in accoglimento alla difesa della compagnia convenuta, respingeva l’impugnazione degli assicurati.
In particolare, in punto di mancata escussione dei testi, il Collegio evidenziava che la prova testimoniale richiesta era inammissibile in quanto, ai sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c., la stessa è preclusa per dimostrare pagamenti in denaro. Premesso ciò, il Collegio riteneva che non vi fosse alcun elemento per superare tale preclusione, considerando che i capitoli di prova formulati dagli appellanti erano estremamente generici, mancando di ogni debita contestualizzazione anche temporale; inoltre, nei capitoli di prova non era spiegato con quale modalità gli attori avessero ottenuto la provvista delle somme di denaro asseritamente utilizzate per i pagamenti in oggetto.
Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti